Dal 19 giugno 2026 cambia la gestione del diritto di recesso per molti e-commerce.
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, ha introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online. Il decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2026, ma le modifiche si applicano dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.
La novità non riguarda solo l’aggiornamento delle condizioni generali di vendita: impone agli operatori online di adeguare anche il sito, il percorso utente e le procedure interne di gestione delle richieste di recesso.
Che cos’è il diritto di recesso
Il diritto di recesso consente al consumatore di ripensarci e sciogliersi dal contratto, senza dover indicare una motivazione. Nel caso dei contratti a distanza, come quelli conclusi tramite un sito e-commerce, il termine ordinario è di 14 giorni.
Questo diritto vale, in generale, per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. Non si applica invece agli acquisti effettuati direttamente in negozio, salvo che il venditore riconosca volontariamente una diversa politica commerciale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiarisce infatti che il diritto di recesso può essere esercitato solo per contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
Per gli e-commerce, quindi, il recesso è un tema centrale: non basta vendere online, bisogna anche gestire correttamente il “post vendita” dal punto di vista legale, operativo e comunicativo.
Cosa cambia dal 19 giugno 2026
La principale novità è l’obbligo di mettere a disposizione del consumatore una funzione digitale di recesso.
Il nuovo art. 54-bis prevede che, per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista debba consentire al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una specifica funzione online.
In pratica, il consumatore dovrà poter esercitare il recesso direttamente dal sito o dall’interfaccia digitale utilizzata per concludere il contratto, senza dover cercare indirizzi e-mail, moduli PDF difficili da trovare o istruzioni poco chiare.
La funzione dovrà permettere al consumatore di fornire o confermare almeno:
- il proprio nome;
- le informazioni che identificano il contratto da cui intende recedere;
- il mezzo elettronico tramite cui ricevere la conferma del recesso.
La norma richiede inoltre che la funzione sia indicata in modo facilmente leggibile con la dicitura “recedere dal contratto qui” o con altra formulazione equivalente e inequivocabile. Deve essere disponibile per tutto il periodo in cui il recesso può essere esercitato, ben visibile sull’interfaccia online e facilmente accessibile al consumatore.
Non basta un semplice modulo nascosto
Il punto è importante: la nuova disciplina non si limita a dire che il cliente deve poter inviare una richiesta online.
La funzione di recesso deve essere chiara, visibile e accessibile.
Questo significa che non sarà prudente nascondere la procedura in una pagina secondaria, in un’area poco intuitiva o dentro condizioni generali molto lunghe. L’obiettivo della norma è rendere l’esercizio del recesso semplice quanto la conclusione del contratto.
Dopo che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online, il professionista deve consentirgli di inviarla tramite una funzione di conferma, indicata con le parole “conferma recesso” o con altra formulazione altrettanto inequivocabile. Una volta attivata la conferma, il professionista deve inviare al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su supporto durevole, comprensivo del contenuto della dichiarazione e della data e ora di trasmissione.
Tradotto in termini pratici: l’e-commerce dovrà essere in grado di tracciare la richiesta, confermare la ricezione e conservare prova del contenuto e del momento in cui il recesso è stato esercitato.
Anche l’informativa precontrattuale deve essere aggiornata
Il D.Lgs. 209/2025 modifica anche l’art. 49 del Codice del Consumo, cioè la norma sugli obblighi informativi nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali.
Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso. Con la modifica introdotta dal decreto, dovranno essere fornite anche, se del caso, le informazioni sull’esistenza e sulla collocazione della funzione di recesso prevista dal nuovo art. 54-bis.
Questo comporta la necessità di aggiornare:
- condizioni generali di vendita;
- informativa sul diritto di recesso;
- pagina resi e rimborsi;
- eventuali FAQ;
- flussi e-mail automatici;
- area cliente, se presente;
- procedure interne del customer care.
Il rischio, altrimenti, è avere un sito tecnicamente aggiornato ma documentazione contrattuale non coerente, oppure il contrario.
Cosa succede se il consumatore non viene informato correttamente
Gli obblighi informativi sul recesso non sono un dettaglio formale.
Se il professionista non informa correttamente il consumatore sul diritto di recesso, il periodo per esercitarlo non resta quello ordinario di 14 giorni: può estendersi fino a dodici mesi dopo la fine del periodo iniziale.
Questo è uno degli aspetti più sottovalutati dagli e-commerce. Una policy incompleta o poco chiara può trasformare un recesso ordinario in un problema molto più lungo da gestire.
Rimborso e restituzione dei beni
Quando il consumatore esercita correttamente il diritto di recesso, il professionista deve rimborsare i pagamenti ricevuti, secondo le regole previste dal Codice del Consumo. L’art. 56 disciplina gli obblighi del professionista in caso di recesso, mentre l’art. 57 regola gli obblighi del consumatore, inclusa la restituzione dei beni.
Il consumatore, salvo che il professionista abbia offerto di ritirare direttamente i beni, deve restituirli o consegnarli senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la decisione di recedere. Il consumatore sostiene il costo diretto della restituzione solo se il professionista lo ha informato correttamente che tale costo è a suo carico.
Anche questo aspetto dovrebbe essere spiegato in modo semplice nella documentazione del sito: chi paga la spedizione di reso, entro quando va restituito il prodotto, come viene effettuato il rimborso e con quali tempistiche.
Le eccezioni al diritto di recesso
Non tutti i prodotti o servizi acquistati online danno automaticamente diritto al recesso.
L’art. 59 del Codice del Consumo prevede diverse eccezioni, ad esempio per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, prodotti sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute se aperti dopo la consegna, contenuti digitali e servizi digitali in determinate condizioni.
Per gli e-commerce è quindi fondamentale non copiare policy generiche. Una vendita di abbigliamento, una vendita di cosmetici, una piattaforma di contenuti digitali o un sito che vende prodotti personalizzati non hanno gli stessi rischi né le stesse regole operative.
Cosa devono fare gli e-commerce entro il 19 giugno 2026
Gli operatori dovrebbero intervenire con anticipo, perché l’adeguamento non è solo legale ma anche tecnico.
In concreto, sarà opportuno verificare:
- se il sito consente già al consumatore di esercitare il recesso online in modo chiaro;
- se la funzione è visibile e facilmente accessibile durante tutto il periodo di recesso;
- se il sistema consente al cliente di confermare l’invio della richiesta;
- se viene inviata una ricevuta su supporto durevole, ad esempio via e-mail;
- se la ricevuta contiene contenuto della dichiarazione, data e ora di trasmissione;
- se condizioni generali, informative, FAQ e pagine resi sono aggiornate;
- se il customer care ha una procedura interna coerente;
- se sono gestite correttamente le eccezioni al diritto di recesso.
La scadenza del 19 giugno 2026 può sembrare lontana, ma per molti e-commerce l’adeguamento richiederà il coinvolgimento di legali, sviluppatori, piattaforme tecnologiche e team operativi.
Conclusioni
Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo rende il diritto di recesso più semplice da esercitare per il consumatore e più strutturato da gestire per il venditore online.
Per gli e-commerce non sarà sufficiente avere una clausola standard nelle condizioni generali: servirà una funzione digitale chiara, visibile, accessibile e collegata a un sistema di conferma e tracciamento.
Adeguarsi per tempo significa ridurre il rischio di contestazioni, migliorare l’esperienza del cliente e rendere più ordinata la gestione dei resi.
Se gestisci un e-commerce e vuoi verificare se il tuo sito, le condizioni di vendita e le procedure di recesso sono conformi alla nuova disciplina, contattaci: possiamo supportarti nell’analisi e nell’aggiornamento degli aspetti legali e operativi.